Caratteristiche e finalità di uno strumento filantropico innovativo
Le Fondazioni di Partecipazione nascono come mezzo operativo per rispondere all’insufficienza dello schema giuridico della Fondazione tradizionale disciplinato dal codice civile: si tratta di una Fondazione non più istituita da un singolo soggetto, ma da più soggetti che condividono le stesse finalità (tecnicamente, trova la sua legittimazione nel riferimento alle “altre associazioni di carattere privato” previste dall’abrogato articolo 12 del codice civile, recepito dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 361 del 10 febbraio 2000).
La Fondazione di Partecipazione è quindi una figura giuridica atipica, di natura dottrinaria, che racchiude in sé alcuni elementi propri della Fondazione, combinati con peculiarità dell’associazione. In questo modo realizza un nuovo modello di organizzazione sociale ed è stata definita dal Consiglio di Stato Stato “un patrimonio a formazione progressiva destinato ad uno scopo sociale“ (I, 2002, 480).
La Fondazione di Partecipazione ha in comune con la Fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo e il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo, predefinito ed immutabile, che è fissato nell’atto costitutivo. Si distingue dalla Fondazione tradizionale perché nella Fondazione di Partecipazione il fondatore partecipa attivamente alla vita della Fondazione stessa. Quest’ultima caratteristica avvicina la Fondazione di Partecipazione all’associazione: ma allo stesso tempo ne segna una differenza, perché a differenza di ciò che accade nell’associazione qui è possibile diversificare il peso decisionale dei partecipanti. Altra differenza è l’immutabilità dello scopo nella Fondazione di Partecipazione (cosa non prevista per le associazioni).
Elementi costitutivi di una Fondazione di Partecipazione sono essenzialmente due: l’elemento patrimoniale e l’elemento personale. Infatti in quanto Fondazioni anche per le Fondazioni di Partecipazione l’elemento patrimoniale rimane basilare: ha la caratteristica di essere a struttura aperta e a formazione progressiva. Si distingue tra fondo di dotazione (inteso come una riserva intangibile) e fondo di gestione (inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione).
Il fondo di dotazione è rappresentato dai conferimenti in denaro, in beni mobili o immobili e dalle utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali fornite dai promotori e dai fondatori e deve obbligatoramente essere impiegato per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
Il fondo di gestione, usato per garantire l’ordinaria attività, è composto invece da: rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici, contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti e dei sostenitori e ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Per quanto concerne le figure che possono contribuire alla vita di una Fondazione di Partecipazione esse possono essere classificate sostanzialmente in tre categorie:
- Fondatori Promotori, sono quei soggetti che si riuniscono e, mediante la stipulazione dell’atto costitutivo, creano la Fondazione di Partecipazione e la dotano dei mezzi necessari per raggiungere i propri obiettivi. Nel caso della Fondazione Imoletta sono Fondatori Promotori i fratelli Tullio, Francesco e Giovanni Monini che hanno costituito la Fondazione conferendo ad essa Villa Imoletta quale prima rilevante parte del proprio patrimonio;
- Nuovi Fondatori, o Co-Fondatori, sono i soggetti che vengono ammessi in forza di una specifica norma dello statuto. Possono assumere tale veste le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo rilevante in denaro o in natura
- Partecipanti, sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione di partecipazione, contribuiscono operativamente alla vita della medesima mediante contributi in denaro corrisposti una tantum o che scelgono di sostenere la Fondazione di Partecipazione attraverso contribuzioni di carattere non finanziario come, per esempio, la prestazione di lavoro volontario o di altre attività di rilievo particolare.